Rigettata la domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale avanzata nei confronti di un medico assistito dall’Avv. Sciarra

STUDIO LEGALE
SCIARRA & CO.

Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 2151/2018, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata in conseguenza della paventata erronea esecuzione di un intervento chirurgico eseguito dal Dott. X, assistito dall’Avv. Sciarra.

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha correttamente accertato che la domanda attorea era del tutto infondata e sfornita del benché minimo supporto probatorio ed ha conseguentemente condannato parte attrice alle spese di giudizio da rifondere sia al convenuto Dott. X che alle Strutture Sanitarie ed alle Compagnie Assicurative delle stesse.

L’Avv. Sciarra ha da subito rilevato la totale infondatezza della domanda attorea in relazione al nesso causale tra la condotta ed i lamentati danni.

A tal proposito si segnala che la recentissima Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria (L. 25 dell’8 marzo 2017) ha ribadito che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all’art. 2043 c.c., a meno che non abbiano agito nell’adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.

Nel caso in esame, pertanto, sono stati applicati i criteri propri della responsabilità contrattuale.

Come sopra evidenziato, tuttavia, parte attrice non è stata in grado di assolvere all’onere probatorio attestante un qualsiasi genere di coinvolgimento del convenuto Dott. X nella produzione del danno dalla stessa lamentato.

Ne deriva che il Tribunale, confortato anche dalla CTU, ha accertato che il trattamento chirurgico è stato eseguito dal professionista assistito dall’Avv. Sciarra in conformità alle metodiche medico – chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica.