La Polizza RCA – acronimo di responsabilità civile auto – è il contratto assicurativo stipulato con la Compagnia di Assicurazione che copre i danni causati a terzi per colpa quando si usa un veicolo. I danni coperti dalla polizza raggiungono un massimale prestabilito e hanno tariffe diverse a seconda dei servizi offerti dalle diverse compagnie assicurative.
La polizza RC Auto è obbligatoria per ogni veicolo a motore e copre un veicolo anche quando è in sosta o senza guidatore. Con la polizza RC Auto, in caso di incidente automobilistico causato dal vostro veicolo, sarà la Compagnia di assicurazione alla quale vi siete affidati a pagare i danni e il soggetto danneggiato verrà risarcito nei limiti previsti dal massimale di polizza.
Il Decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, previsto in attuazione della Direttiva 2005/14/CE, ha innalzato il valore dei massimali modificando l’art. 128 del Codice delle Assicurazioni; pertanto, il massimale minimo garantito per legge è attualmente fissato in € 7.000.000,00, ed è diviso in € 6.070.000,00 per i danni alle persone e in € 1.220.000,00 per i danni alle cose.
Oltre queste soglie, sarà l’assicurato a rispondere con il proprio patrimonio: tuttavia, le Compagnie possono offrire una polizza che preveda un massimale superiore a quello minimo garantito per legge.
La RCA non tutela solo il proprietario del mezzo ma chiunque sia alla guida dello stesso, salvo eccezioni (ad esempio se è diversamente stabilito nel contratto assicurativo).
RCA con l’aggiunta di garanzie accessorie
La RCA, inoltre, può essere completata con l’aggiunta di garanzie accessorie, cioè coperture opzionali con cui assicurare la propria persona e il proprio veicolo da danni che non sono coperti dall’RCA. Un esempio di polizza accessoria è il furto e incendio o eventi atmosferici (grandinate), che garantisce il risarcimento del valore del veicolo al momento dell’evento dannoso.
La polizza è valida per un anno, termine che decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio – ovvero la somma dovuta dall’assicurato alla Compagnia. Dopo i 12 mesi, la polizza può essere rinnovata con la stessa Compagnia oppure può essere stipulato un nuovo contratto con un altro soggetto assicuratore.
Fino al 2012 le polizze RC Auto godevano del c.d. “tacito rinnovo”, ovvero la proroga automatica della stipula per l’anno successivo. Il decreto-legge n. 179, entrato in vigore dal 01.01.2013, ha sancito la sua abolizione; pertanto, l’assicurato non deve più inviare la comunicazione di disdetta dell’RCA trascorsi i 12 mesi.
L’abolizione del tacito rinnovo ha portato all’introduzione del c.d. “periodo di tolleranza”, ossia un periodo di 15 giorni, dopo i 12 mesi di validità del contratto, in cui la polizza del veicolo resta attiva. Durante le due settimane, dunque, il veicolo può continuare a circolare ed eventuali incidenti causati dall’assicurato saranno coperti dalla propria Compagnia assicurativa.
L’obbligo di assicurare un qualsiasi veicolo a motore è disciplinato dall’art. 193 del Codice della Strada che prevede delle sanzioni amministrative per chi non assicura il proprio veicolo: infatti, “chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 886 a € 3.464”.
Tale sanzione è ridotta di un quarto quando la RCA sia resa operativa nei 15 giorni successivi alla scadenza stabilita dall’art. 1901 del Codice Civile, oppure quando si decide di rottamare il veicolo entro 30 giorni dalla contestazione della violazione.
La sanzione è raddoppiata per chi invece viene sorpreso una seconda volta in un biennio alla guida di una vettura non assicurata: in più, è prevista anche la sospensione della patente fino a 2 mesi.