Le tipologie di danno risarcibile in conseguenza di responsabilità medica sono molteplici e ricomprendono quello derivante da errore diagnostico, da errore terapeutico e da omessa vigilanza e così via.
In via generale, i casi di responsabilità medica sono quelli connessi alla causazione di un danno iatrogeno, inteso come ogni lesione alla salute psico-fisica determinata dalla colpa del singolo medico, dalla carenza strumentale della struttura sanitaria oppure dalla mancanza di un valido consenso informato.
A seguito della recente emanazione della legge Gelli (legge n. 24/2017), i connotati della responsabilità civile del sanitario sono stati definiti in maniera chiara e differente a seconda che la responsabilità per un determinato danno debba essere ascritta a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura sanitaria, sia essa privata che pubblica.
Mentre, infatti, i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano i termini di onere probatorio.
I pazienti che sono rimasti vittima di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura, quindi, possono rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, ovviamente dopo aver valutato con dei professionisti l’effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto del sanitario.
La procedura giudiziale, tuttavia, a seguito della riforma del 2017 è sempre subordinata al preventivo espletamento di un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, con l’obiettivo di favorire il raggiungimento di accordi senza affrontare un duro e complicato processo, al quale si affianca la possibilità di tentare la strada della mediazione.
La particolare rilevanza della tematica della responsabilità medica si riflette anche sull’obbligo, introdotto con la legge Gelli, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private e per i professionisti che entrano in rapporto diretto con i pazienti, di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.
Se tale polizza manca, i pazienti possono ricorrere a un apposito Fondo che garantisce i danni loro derivati da responsabilità medica, alimentato con il versamento di un contributo annuale da parte delle imprese di assicurazione. Il Fondo opera anche nel caso in cui i massimali assicurativi sono inferiori rispetto al risarcimento dovuto ai pazienti o nel caso in cui l’impresa presso la quale la struttura sanitaria o il medico sono assicurati si trova in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa.
L’obbligo di assicurazione si riflette anche nella possibilità per i pazienti di citare in giudizio per il risarcimento del danno subito direttamente anche la compagnia (oltre al medico o alla struttura sanitaria), al pari di quanto avviene nel settore della R.C. auto.